INAIL
Agevolazioni tariffarie a sostegno degli interventi per la sicurezza sul lavoro
L’incentivazione economica dell’INAIL alle imprese si realizza, oltre che con specifici contributi in conto capitale per quanto concerne le spese connesse alla realizzazione degli interventi di miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro, anche con lo strumento della riduzione del tasso di premio. | ||
martedì 6 gennaio 2015
INAIL - pubblicato il Nuovo OT 24 / 2015
domenica 9 novembre 2014
Il nostro Matching: Facciamo Incontrare le Aziende clienti con Investitori Internazionali
L'esperienza maturata dal nostro Gruppo , ci ha consentito di entrare , con la nostra attività di consulenza, in contatto con numerose e molto diversificate aziende e organizzazioni, guadagnandoci stima e fiducia da parte di imprenditori e management.
Nella nostra attività abbiamo notato la sempre maggiore esigenza di ricercare , anche per far fronte alla lunga crisi, investimenti per diversificare, ampliare o riconvertire attività produttive,cosa non semplicein una situazione di politica restrittiva del credito.
In virtù della fiducia accordataci per la nostra serietà e per l'elevato standing della attività di consulenza, il nostro Gruppo è ora in grado di mettere in relazione Aziende nostre clienti con Fondi d'Investimento Internazionali spesso molto più propensi a svolgere la loro mission di finanziamento e/o joint venture in maniera più rapida e dinamica rispetto al sistema bancario del nostro Paese.
Per queste ragioni il nostro Gruppo ha deciso , dopo verifiche e sperimentazioni positive, di avviare una nostra riservata attività di "Matching" rivolto ad un selezionato numero di imprenditori,
Un Team di Specialisti di Elevato Standing affiancheranno, ove necessario,il vostro Staff
Aziendale,Consulenti Finanziari , Avvocati e Commercialisti specialisti , si prenderanno cura di assistere alla elaborazione e allo sviluppo del vostro Progetto Aziendale con la massima professionalità finalizzato allo sviluppo , alla diversificazione, alla riconversione o alla internazionalizzazione della vostra impresa.
Inoltre se del caso un Team di Tecnici di Eccellenza nel campo delle energie rinnovabili ,potranno assistere l'impresa qualora il finanziamento del progetto aziendale richieda investimenti collaterali .
Attraverso il nostro " Matching" facciamo incontrare le Aziende clienti con Investitori Internazionali
.
Un Team di Specialisti di Elevato Standing affiancheranno, ove necessario,il vostro Staff
Aziendale,Consulenti Finanziari , Avvocati e Commercialisti specialisti , si prenderanno cura di assistere alla elaborazione e allo sviluppo del vostro Progetto Aziendale con la massima professionalità finalizzato allo sviluppo , alla diversificazione, alla riconversione o alla internazionalizzazione della vostra impresa.
Inoltre se del caso un Team di Tecnici di Eccellenza nel campo delle energie rinnovabili ,potranno assistere l'impresa qualora il finanziamento del progetto aziendale richieda investimenti collaterali .
Attraverso il nostro " Matching" facciamo incontrare le Aziende clienti con Investitori Internazionali
.
per info : gdandrea.group@gmail.com
giovedì 14 novembre 2013
Interessante Seminario di Legacoop sulla sicurezza sul lavoro
Si è svolto ieri nella
Sala Magnani di via Meuccio Ruini il seminario di Legacoop sulla
sicurezza sul lavoro. Ha presieduto i lavori Marco Pecorari
dell’Ufficio Ambiente, Sicurezza, Privacy e D.lgs. 231/01 di
Legacoop Reggio Emilia.
Il relatore, Valerio Lodesani di Studio Alfa,
ha illustrato le importanti novità presenti nel cosiddetto ”Decreto
del fare” (Legge 98/2013) e ha richiamato l’attenzione sulle
formalità e i contenuti della valutazione dei rischi, presupposto di
ogni azione di prevenzione, e gli obblighi e i doveri formativi.
“In questo particolare momento di forte crisi
economica – ha spiegato Marco Pecorari – nel quale c’è il
rischio che aspetti fondamentali per le imprese come la sicurezza sul
lavoro passino in subordine, abbiamo voluto rafforzare l’attenzione
sulle azioni a tutela dei lavoratori. Il lavoro, che è alla base
della cooperazione, va valorizzato e salvaguardato a cominciare dalla
sicurezza sul posto di lavoro, dal punto di vista tecnico,
organizzativo, procedurale, partendo principalmente dalla
prevenzione”.
sabato 2 novembre 2013
231 Una lettera interessante !
Riportiamo Il testo integrale della missiva di Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia, in occasione dell'incontro sul D. Lgs. 231/2001, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dalla Camera di Commercio di Lecco, con il coordinamento scientifico di Mat Edizioni, ci sembra importante dare respiro alla discussione ..
“Carissimi amici, sono davvero dispiaciuto di non poter presenziare a questo importante incontro, occasione di studio, di confronto tra differenti settori economici e professionali.
Saluto e ringrazio gli organizzatori ed i relatori di questo incontro, con cui ho avuto l’onore ed il piacere di lavorare e di confrontarmi anche nel corso della mia attività e l’ing. Angevo Valsecchi che ha fortemente creduto nell’iniziativa.
Ciascuno nel proprio ambito di attività, si trova a confrontarsi quotidianamente con le criticità legate al rilevante impatto che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno sulla società, ed in particolar modo sull’organizzazione degli enti, pubblici e privati.
Particolare attenzione pare debba prestarsi all’applicazione delle più avanzate applicazioni tecnologiche al fine della predisposizione dei modelli di prevenzione dei reati al fine di scongiurare la responsabilità amministrativa da reato dell’impresa, così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 213/01.
L’idoneità del modello di organizzazione e gestione è, infatti, oggetto di autonoma valutazione da parte dal giudice in relazione ai fatti specificamente contestati, qualora l’ente sia chiamato a rispondere in sede giudiziale in conseguenza di un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da uno dei soggetti qualificati.
Non v’è chi non veda come, anche nel caso di adozione di modelli di prevenzione autorizzati dal Ministero della Giustizia in base alla procedura di cui al comma 3, dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01, le imprese debbano essere costantemente al passo con lo sviluppo della tecnologia, al fine della predisposizione dei migliori strumenti idonei a garanzia del corretto operato dell’ente stesso.
In pratica, ogni schema di prevenzione è sottoposto alla condizione rebus sic stantibus, sicché sui responsabili per l’implementazione delle disposizioni di cui al predetto Decreto legislativo, grava l’onere del loro costante aggiornamento.
I professionisti incaricati di svolgere tali delicati compiti, anche in ragione dei autonomi poteri di iniziativa e di controllo loro attribuiti dalla Legge, sono chiamati ad essere vere sentinelle di legalità all’interno degli enti in cui operano.
Sono certo che dai lavori di questo Convegno potranno trarsi ulteriori utili spunti di riflessione anche per la futura azione del Governo necessaria per completare l’opera di ammodernamento e di concreta applicazione della normativa di settore.
Vi ringrazio per l’attenzione, Vi auguro buon lavoro e auspico che non manchino altre occasioni di confronto e di incontro”
Cosimo Maria Ferri
Sottosegretario alla Giustizia – È giudice al tribunale di Massa Carrara ed è figlio di Enrico Ferri, ministro del Partito Socialista Democratico Italiano che molti ricordano per la sua decisione di mettere il limite in autostrada dei 110 chilometri orari. Cosimo Ferri è segretario di Magistratura indipendente, è contrario alla separazione delle carriere.
foto: laPresse
venerdì 4 ottobre 2013
RSPP NELL’ORGANISMO DI VIGILANZA: UNA FUNZIONE ANCORA POCO CARATTERIZZATA NELLE PMI
Nell’ambito delle PMI il RSPP risulta un ruolo con più sfaccettature che non trova chiarezza nei contenuti degli incarichi da parte del datore di lavoro, imprecisi se non addirittura assenti.
Una recente sentenza della Corte di cassazione inquadra il ruolo del RSPP come semplice ausiliario del datore di lavoro, privo di una delega di funzioni e di poteri decisionali. Su questo orientamento è possibile analizzare il coinvolgimento del RSPP nell’Organismo di Vigilanza, soluzione sinora mai presa in considerazione, anche se di grande interesse per le micro imprese che applicano il Modello 231 principalmente per prevenire i reati sulla sicurezza. Può aprirsi un nuovo scenario in cui le soluzioni variano in relazione all’applicazione o meno di un sistema certificato.
È noto che, a differenza delle grandi imprese, dove il ruolo del RSPP è sempre
ben caratterizzato quale Responsabile di una Unità con specifici compiti operativi, nelle PMI questa delicata funzione, alla quale la legge conferisce un ruolo determinante per la crescita e la gestione del sistema della sicurezza aziendale, non ha ancora trovato una forte caratterizzazione.
È frequente per le PMI l’attribuzione di questo ruolo ad un professionista esterno che, più che favorire l’efficacia complessiva delle procedure e dei controlli operativi, si preoccupa di garantire la compliance del sistema, quasi sempre da lui stesso delineato, al dettato legislativo. Ne deriva che, in aziende che non applicano un sistema di gestione certificato, il suo ruolo risulti più assimilabile a quello di un auditor interno, in questi casi non previsto, che ad un promotore e coordinatore di processi di controllo operativo.
Se invece si considera il dettato legislativo, il ruolo del RSPP è più assimilabile a quello di un responsabile della qualità, cioè ad una funzione che amministra un sistema di gestione.
Nella pratica risulta una funzione con più sfaccettature, dal momento che non tutte le PMI applicano un sistema certificato o comunque strutturato secondo le Linee guida UNI-INAIL.
Neanche i contenuti dell’incarico conferito dal datore di lavoro aiutano a chiarire questa ambiguità del ruolo poiché, sempre nelle PMI, i suoi contenuti sono piuttosto imprecisi, quando non addirittura assenti.
Questa interpretazione alquanto indeterminata del ruolo del RSPP comporta
almeno due conseguenze sul sistema dei controlli derivante dall’applicazione di un Modello 231: La responsabilità amministrativa delle società e degli enti
• la difficoltà di distinguere le responsabilità del datore di lavoro dal RSPP;
• l’esclusione del coinvolgimento del RSPP nella funzione di Organismo di Vigilanza, anche all’interno di un collegio.
Entrambe le questioni presentano una importanza non irrilevante sulla scelta
dell’Organismo da parte delle PMI.
Le piccole imprese potrebbero, in molti casi, trovare una soluzione adeguata
proprio attraverso l’attribuzione dei compiti di verifica previsti dall’applicazione del Modello al RSPP. Ciò in quanto la prevalenza delle PMI industriali, manifatturiere od operanti nel settore edile è interessata ad adottare il Modello con riferimento primario ai reati sulla sicurezza e sull’ambiente e, pertanto, sarebbe particolarmente interessata ad utilizzare il RSPP per le verifiche interne, in considerazione delle competenze professionali proprie di questo ruolo.
Al contrario, se si vanno ad esaminare i rapporti che periodicamente vengono
pubblicati dalle Associazioni di categoria in merito alle scelte delle PMI sulla
composizione dell’Organismo di Vigilanza, non si riscontra in alcun caso una
soluzione di questo tipo.
Le ragioni di questa assenza sono facilmente attribuibili all’orientamento
giurisprudenziale che non si è espresso nel tempo a favore di questa soluzione.
Alcune sentenze hanno indicato chiaramente l’incompatibilità del ruolo del RSPP con la funzione di Vigilanza con argomentazioni, ad esempio, del tipo espresso dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 4 aprile 2003, il quale rilevava l’inidoneità della persona incaricata quale componente dell’Organo di controllo, considerato che, nel caso specifico, essendo sia il RSPP aziendale che la persona responsabile delle procedure del sistema qualità, non possedesse quei «requisiti di autonomia e indipendenza» che dovrebbero caratterizzare l’Organismo di Vigilanza. Il G.i.p. sottolineava quindi una indubbia commistione tra il ruolo di vigilanza impostogli dalla partecipazione all’organo di controllo e un ruolo di amministrazione attiva di altri sistemi di gestione;
rafforzava quindi il proprio ragionamento escludendo che la circostanza che fosse previsto un organo collegiale potesse di per sé essere sufficiente ad escludere «pericoli di interferenze».
Detto orientamento risulta indirettamente confermato anche dalle Linee guida
Confindustria, nella misura in cui chiariscono il rapporto che può determinarsi tra il RSPP e l’Organismo; secondo Confindustria, infatti, il RSPP può esercitare i controlli di 1° livello a vantaggio di una collaborazione ed un coordinamento da parte dell’Organismo stesso che esercita, a sua volta, i controlli di 2° livello.
Questo quadro di riferimento è stato però capovolto da una sentenza della
Cassazione penale del 20 maggio 2013 relativa all’interpretazione sulle responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del RSPP, nonché sulla delega di funzioni con riferimento ad un caso di infortunio mortale.
La Corte asserisce, in questo giudizio in modo inequivocabile, che la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il RSPP, trattandosi di «soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio».
Dall’interpretazione della giurisprudenza emergerebbe dunque l’elaborazione di
un concetto sul responsabile del servizio rispondente ad un semplice ausiliario del datore di lavoro e, come tale, privo di poteri decisionali. In sostanza, è considerato
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti un consulente del datore di lavoro che lo coadiuva nelle funzioni di prevenzione degli infortuni, svolgendo compiti che si sostanziano nella ricerca dei fattori di rischio
e nella individuazione delle misure di prevenzione. I risultati delle sue valutazioni verrebbero pertanto recepiti dalla direzione aziendale in base ad un rapporto fiduciario che si instaura fra RSPP e datore di lavoro, come già evidenziato da precedenti orientamenti della Corte.
Secondo questa interpretazione, la designazione del responsabile della prevenzione non equivale ad una delega di funzioni e non dà luogo a nessuna esenzione di responsabilità del datore di lavoro, il quale rimane l’unico e diretto destinatario degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni.
Nei termini sopra indicati, la figura del RSPP non corrisponde a quella di «delegato per la sicurezza» e, pertanto, sembrerebbe perfettamente compatibile con l’affidamento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle quali verrebbero efficacemente esercitati quei poteri di iniziativa, ormai ritenuti anche più importanti di quelli di controllo.
Se l’istituzione della funzione del RSPP ha un carattere completamente distinto dall’esercizio della delega di funzioni del datore di lavoro, a valere sull’art. 16, d.lgs. 81/2008, la possibilità per il datore stesso di circoscrivere le proprie responsabilità individuali alle scelte sulla valutazione dei rischi ed alle decisioni sugli interventi correttivi e migliorativi della gestione della sicurezza può realizzarsi tramite il conferimento di un altro tipo di delega, previsto dal d.lgs. 231/2001, che si sostanzia nel mandato attribuito all’Organismo di Vigilanza.
La funzione consulenziale del ruolo originario del RSPP in materia di prevenzione degli infortuni verrebbe, per così dire, assorbita dalla distinta funzione di indirizzo in materia di prevenzione dei reati di lesioni e omicidio colposo del personale dipendente, nella stessa direzione di garanzia degli obiettivi di rischio e, conseguentemente, di controllo perseguiti dal vertice aziendale.
Senza ombra di dubbio questa soluzione risulta soddisfacente per le PMI, soprattutto se interessate prevalentemente a prevenire i reati sulla sicurezza. Inoltre, permette di conciliare il rispetto del principio di indipendenza dell’Organismo conseguente, ad esempio, all’affidamento del mandato allo stesso consulente esterno che già risponda dell’incarico di RSPP, senza aggravi economici e senza maggiore articolazione delle strutture.
Resta però ancora non risolta la questione afferente un principio fondamentale dei sistemi di controllo interno: come può il RSPP esercitare il ruolo di verifica sull’idoneità e sull’efficacia del Modello 231, applicato dall’azienda in piena autonomia di giudizio, se abbia in precedenza definito e pianificato le procedure di controllo operativo in qualità di consulente del datore di lavoro per il sistema dedicato alla sicurezza?
In sostanza, quali garanzie può offrire al datore di lavoro un controllore che
controlla sè stesso?
Per dare una risposta soddisfacente a questa domanda occorre innanzitutto distinguere il caso di un’azienda che applichi un sistema sicurezza certificato da quella che si limiti ad adottare un sistema semplicemente «strutturato secondo le linee guida UNI-INAIL».
Nel caso di un’azienda certificata, appare possibile sostenere che il sistema di
controllo interno manterrebbe la sua validità, in considerazione della presenza di un auditor interno del sistema della sicurezza, obbligatorio per rispetto della norma contrattuale, il quale curerebbe il lavoro di verifica dei protocolli, in questo caso.
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti basati sulle scelte suggerite dal RSPP, prospettando anomalie e criticità che formerebbero oggetto di valutazione indipendente del RSPP in qualità di Organismo di Vigilanza.
La contrapposizione di interessi sarebbe quindi salvaguardata e, pertanto, sembrerebbe giustificata la scelta di una piccola azienda di affidare al RSPP il ruolo di Organismo di Vigilanza, anche in posizione monocratica.
Nelle micro-aziende, in presenza di un Modello limitato alla prevenzione dei reati sulla sicurezza e in applicazione di un sistema certificato, si potrebbe addirittura sostenere la possibilità di riservare il ruolo di RSPP-Organismo di Vigilanza allo stesso datore di lavoro che verrebbe garantito dall’auditor interno.
Meno sostenibile appare il coinvolgimento del RSPP nel ruolo di Organismo di
Vigilanza nelle aziende non certificate in sicurezza. Non si esclude però a priori la scelta di coinvolgere il RSPP in un Organismo di tipo collegiale, ove la sua presenza all’interno del collegio sia ritenuta essenziale per la particolare specializzazione richiesta nella valutazione di complessi controlli operativi.
Si verrebbe in questo caso a determinare, per aspetti riconducibili ad eventuali
conflitti d’interesse, una situazione assimilabile alla scelta di coinvolgere nell’Organismo un componente del Collegio Sindacale, anche se non legittimata dalla legge.
Per mantenere la coerenza del sistema dei controlli interni dovrebbe però risultare esplicitamente dalle mansioni e dall’incarico che il RSPP svolge un ruolo di supporto del datore di lavoro, al quale è esclusivamente riservata la responsabilità sulla valutazione dei rischi e sugli obiettivi di controllo, in line con i richiamati orientamenti della Corte di Cassazione .
Di Enrico Pintucci, Consulente e Formatore per AQM-Provaglio d’Iseo in materia 231 Fonte Rivista 231 .
venerdì 27 settembre 2013
231 :Impiego di lavoratori "irregolari"
Ampliato il catalogo dei reati 231 -
Asso231 pubblica un Protocollo operativo
Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore
il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha
introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma
12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»
In pratica viene estesa la
responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare
supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e
condizioni lavorative, stabiliti nelDlgs 286/98, il cosiddetto "Testo
unico dell'immigrazione".
Asso231 ha realizzato una "proposta
di Protocollo" diretto a programmare la formazione e l'attuazione
delle decisioni degli Enti in relazione al reato in questione, così come
previto dall'art. 6, comma2, lett. b) del Dlgs 231/01. Il Protocollo
è scaricabile gratuitamente dal sito www.asso231.it
Per altri dettagli, leggi l'intero
articolo.
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domenica 15 settembre 2013
Portale 231 su Facebook
Portale 231 si apre ulteriormente alla mediaticità e, per favorire i propri
"followers" già utenti del più noto dei social network, "sbarca
su Facebook".
Da oggi, infatti,Portale 231 garantirà un
aggiornamento tempestivo, completo e gratuito sulle notizie inerenti la materia
231, consentendo anche di lasciare i propri commenti ed avviare
un dibattito in tempo reale. Tutto quanto sopra, mediante il "Canale
Facebook Portale 231", raggiungibile oltre che digitando "Portale
231" nell'apposita finestra di ricerca in Facebook, anche dal menù"News
231" in alto a destra.
Vi invitiamo a darci presto il vostro"Mi
piace", così da essere da subito aggiornati su tutte le ultime novità.
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