La Norma UNI EN ISO 7010:201 "Segni grafici – colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati" presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche rispetto a quelle riportate nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
Il Ministero del Lavoro evidenzia che l'Allegato XXV, richiamato dal titolo V, al punto 1.3 precisa che "I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati"
Dal confronto emerge che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI e quelli previsti dalla D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., dal recepimento della Direttiva 92/58/CEE, non equivoca il loro significato.
Il Ministero del Lavoro evidenzia che l'Allegato XXV, richiamato dal titolo V, al punto 1.3 precisa che "I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati"
Dal confronto emerge che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI e quelli previsti dalla D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., dal recepimento della Direttiva 92/58/CEE, non equivoca il loro significato.
AL FINE DEL LORO UTILIZZO, IN AMBITO NAZIONALE, I SIMBOLI SONO EQUIVALENTI.
La Circolare si chiude sottolineando l'Obbligo del Datore di lavoro di adottare le necessarie misure di prevenzione, riportando l'art. 163, punto 2: "Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica"
La Circolare si chiude sottolineando l'Obbligo del Datore di lavoro di adottare le necessarie misure di prevenzione, riportando l'art. 163, punto 2: "Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica"
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