
Così, nelle lettere c) e d), sulla formazione e aggiornamento, ha disposto che “vengano eliminate le duplicazioni attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati”. Ciò sarà possibile, si deduce dal testo di legge, attraverso le modalità di riconoscimento dei crediti che verranno definite dalla Conferenza Stato-Regioni.
Le lettere i) l) m), invece, prevedono la semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche, attraverso la “telematizzazione” delle tantissime procedure di comunicazione e notifica contenute nel TU 81/08.
E per finire la lettura del c. 1, ricordo che proprio la lettera g) del comma in questione, esclude dall’obbligo dell’elaborazione del DUVRI*, le attività che riguardano:
- i servizi di natura intellettuale;
- le mere forniture di materiali o attrezzature;
- i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno.
Per il beneficio dell’esclusione, peraltro, deve trattarsi di attività che:
a) non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive;
b) non presentino i rischi particolari di cui all’allegato XI del TU 81/08 (protezione da sostanze esplosive).
b) non presentino i rischi particolari di cui all’allegato XI del TU 81/08 (protezione da sostanze esplosive).
*Documento di valutazione rischi da interferenze, obbligatorio quando più aziende operano contemporaneamente – art. 26 TU81/2008, Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
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