venerdì 13 settembre 2013

decreto del fare : ecco alcune semplificazioni ...

Il comma 1 dell’art. 32 della L.98/2013, come ho già avuto modo di sottolineare, ha raccolto la maggior parte delle modifiche del DL del fare in materia di Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro.
Così, nelle lettere c)  e d), sulla formazione e aggiornamento, ha disposto che “vengano eliminate le duplicazioni attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati”. Ciò sarà possibile, si deduce dal testo di legge, attraverso le modalità  di riconoscimento dei crediti che verranno definite dalla Conferenza Stato-Regioni.
Le lettere i) l) m), invece, prevedono la semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche, attraverso la “telematizzazione” delle tantissime procedure di comunicazione e notifica contenute nel TU 81/08.
E per finire la lettura del c. 1, ricordo che proprio la lettera g) del comma in questione, esclude dall’obbligo dell’elaborazione del DUVRI*, le attività che riguardano:
  • i servizi di natura intellettuale;
  • le mere forniture di materiali o attrezzature;
  • i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno.
Per il beneficio dell’esclusione, peraltro, deve trattarsi di attività che:
a) non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive;
b) non presentino i rischi particolari di cui all’allegato XI del TU 81/08 (protezione da sostanze esplosive).
*Documento di valutazione rischi da interferenze, obbligatorio quando più aziende operano contemporaneamente – art. 26  TU81/2008, Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

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